L’Agenzia delle Entrate chiarisce, nel suo interpello n. 187/2025, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, stabilita dall’art.7 del D.L. 73/2024. Quest’ultima riguarda esclusivamente i compensi per le “prestazioni aggiuntive” effettuate da dirigenti medici e personale sanitario, come descritto dall’art. 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021. Al contrario, le “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali” – anche se mirate alla diminuzione delle liste di attesa o alla compensazione di mancanze di personale -sono escluse da questa imposta. Quindi, la norma agevolativa è applicata in maniera limitata e riguarda solo i casi espressamente riferiti dal legislatore.
La sezione del codice segue il testo non sembra essere pertinente al contenuto di cui sopra e potrebbe essere relativa alla programmazione del sito web.

