L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha emesso una circolare, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, che fornisce dettagli sulla legittimità della designazione di supervisioni tra i lavoratori con servizio limitato (12 mesi) e/o in apprendistato nelle aziende che operano nel settore ferroviario.
In merito all’identificazione dei supervisori, l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. n. 81/2008 non specifica requisiti o incompatibilità. I punti di riferimento includono la definizione di supervisore nell’articolo 2, comma 1, lettera e) dello stesso decreto, gli obblighi assegnati a questa figura dall’articolo 19 e la formazione che tale soggetto riceve (articolo 37, comma 7 del decreto).
Tanto l’articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, che afferma che i datori di lavoro e i direttori devono tenere conto delle abilità e delle condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza, quanto l’articolo 28, comma 1, riguardante i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale, sono considerati norme generali.
Pertanto, non può esistere una regola generale che suggerisca che i lavoratori con soli 12 mesi di servizio non abbiano la capacità di svolgere il ruolo di supervisori, e lo stesso vale per le qualifiche di apprendistato (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).
Per quanto riguarda l’apprendistato, l’INL asserisce che non ci sono ostacoli legali che impediscono a un lavoratore con un contratto di apprendistato di svolgere il ruolo di supervisore. Tuttavia, la questione che emerge è se l’apprendista ha realmente i poteri e l’esperienza necessari per svolgere questo ruolo.
Nei casi rilevanti, gli organi di controllo devono verificare caso per caso se i lavoratori non solo possiedono formalmente, ma hanno effettivamente le competenze e i requisiti necessari per svolgere le funzioni di un supervisore, come previsto dall’articolo 19. Questo è particolarmente importante per i lavoratori con contratti di apprendistato che sono qualificati per il lavoro, ma che non hanno ancora completato il loro percorso di formazione triennale. L’accento viene posto sulla valutazione dei rischi associati ai contratti specifici.
Si esegue il controllo anche per verificare che la formazione del supervisore non sia solo un requisito burocratico, ma che si possiedano effettivamente le conoscenze, abilità e competenze necessarie per svolgere il ruolo in relazione all’attività lavorativa specifica. Questo può essere fatto, per esempio, acquisendo testimonianze dal supervisore, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

