L’INAIL ha stabilito le procedure per il rimborso agli armatori delle somme versate, a seguito dello sgravio contributivo esteso anche alle navi registrate nei registri UE o SEE, o che battono bandiera UE o SEE, dal 1° gennaio 2024 attraverso l’Istruzione operativa n. 6636/2025. Questa estensione, approvata dall’UE il 7 maggio 2025, consente il rimborso delle somme pagate senza alcun sgravio. Per accedere a questo rimborso, gli armatori devono presentare una richiesta di modifica del profilo assicurativo tramite PEC. Dovranno allegare il modulo “Denuncia di variazione”, le retribuzioni relative e l’autorizzazione ministeriale all’annotazione nel registro UE o SEE.

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Summarize in Italian this content to 750 words Il credito d’imposta ZES unica spetta anche per un bene acquisito in
