La risposta n. 199/2025 dell’Agenzia delle Entrate tratta la tassazione dei bonus per i dipendenti di una società tedesca con stabile organizzazione in Italia. Questi bonus fanno parte di un piano di incentivazione a lungo termine e sono volti a motivare i dipendenti strategicamente importanti. Nel caso specifico, un dipendente ha lavorato nel Regno Unito durante il periodo di maturazione del bonus, ma successivamente ha iniziato a lavorare in Italia, diventando fiscalmente residente nel paese.
Nella comunicazione, l’Istante ha evidenziato varie situazioni relative alla tassazione dei bonus. Nel febbraio 2024, il dipendente ha ricevuto un bonus per il triennio 2021-2023, già tassato nel Regno Unito dato che il pagamento era di competenza della società britannica. I bonus futuri sono distribuiti in modi differenti: il 2025 vedrà un bonus di competenza britannica per due terzi, mentre il 2026 avrà un terzo di competenza britannica e il resto sarà esclusivamente italiano per il bonus del 2027.
L’Istante ha quindi chiesto chiarimenti sulla corretta tassazione di questi bonus e sugli obblighi del sostituto d’imposta in Italia. L’Agenzia ha ribadito che i residenti italiani sono sottoposti a tassazione sui redditi prodotti ovunque. Dall’altro lato, i non residenti sono tassati solo sui redditi generati in Italia. Tutti i compensi da lavoro dipendente, inclusi i bonus, sono tassati nel periodo in cui vengono percepiti.
Essendo il dipendente residente fiscale in Italia al momento della ricezione dei vari bonus, essi sono tassati secondo la normativa italiana. Tuttavia, è necessario considerare anche gli accordi internazionali, come quello tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, che stabilisce che in generale le remunerazioni sono imponibili solo nel paese di residenza, a meno che il lavoro venga svolto in un altro Stato contraente.
Il Commentario dell’OCSE chiarisce che le remunerazioni sono imponibili nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa, indipendentemente da quando viene effettuato il pagamento. Pertanto, i bonus maturati per attività svolte in un altro Stato devono essere tassati sia nel paese di residenza del dipendente al momento del pagamento, sia nel paese dove il lavoro è stato effettuato.
L’Italia, in quanto Stato di residenza, ha quindi diritto di tassare i bonus percepiti dal dipendente nei periodi in cui è residente. La stabile organizzazione italiana dovrà applicare la ritenuta su tutti i bonus, sia quelli erogati dalla società estera che quelli da essa stessa. Infine, il dipendente residente in Italia potrà beneficiare di un credito d’imposta per le tasse pagate all’estero, come previsto dall’articolo 165 del TUIR.
In conclusione, la risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le responsabilità fiscali sia del datore di lavoro che del dipendente in relazione alla tassazione dei bonus, garantendo così una corretta gestione degli obblighi tributari nell’ambito della mobilità internazionale.

