Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: Rigetto o Revoca Impugnabile dinanzi al Giudice Civile

Le Sezioni unite civili della Cassazione, in base alla sentenza 20929/2025, hanno affermato che i provvedimenti di rigetto o revoca dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, presi dalla Commissione ai sensi dell’art. 138 del Testo Unico sulle spese di giustizia, devono essere contestati davanti a un giudice civile tramite opposizione secondo l’art. 170 del Testo Unico sulle spese di giustizia. Questo rimedio, ben definito con riferimento all’art. 15 del Decreto Legislativo 150/2011, non consente di ricorrere al processo penale previsto dall’art. 99. La decisione sincronizza la regolamentazione con le decisioni analoghe relative ai provvedimenti delle Commissioni dei TAR e conferma l’applicazione, salvo eccezioni, delle norme civili e amministrative al processo tributario.

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