Con la Risposta 956-480/2025, la Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha stabilito che il principio di omnicomprensività debba essere applicato ai contribuenti in regime forfettario. Questo significa che nel calcolo del reddito sostitutivo sarà incluso il differenziale positivo tra il valore nominale e il prezzo di acquisto dei crediti edilizi, e sarà considerato anche nei limiti di accesso (85.000 euro) e di permanenza (100.000 euro).
Tuttavia, questa decisione è oggetto di critiche, in quanto il regime forfettario, che ha una normativa autonoma, riconosce come imponibili solo le retribuzioni ricevute, e non altri valori che non sono direttamente collegati al servizio reso. Questo potrebbe portare a situazioni paradossali, come quella che riguarda i rimborsi spese analitici.
Da sottolineare, tuttavia, che il principio di omnicomprensività sarà effettivamente applicato solo ai crediti acquisiti dopo il 1° gennaio 2024.
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