Intermittenti: Elucidazioni sulle implicazioni dell’abolizione del Regio decreto n. 2657/1923

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rilasciato una circolare in cui delucida alcuni punti riguardanti la disciplina del lavoro intermittente, in seguito all’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025. In particolare, queste precisazioni sono state richieste dal settore turistico, un campo in cui l’utilizzo del lavoro intermittente è particolarmente diffuso.

Il problema centrale è stato se la legge 56/2025 potesse avere causato un’abrogazione implicita del Decreto ministeriale (D.M.) del 23 ottobre 2004. Quest’ultimo permette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente per le attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Nella circolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali conferma l’opinione precedente, la quale sostiene che la legge 56/2025 non abbia influenzato la disciplina del lavoro intermittente. Il motivo è che il riferimento del D.M. 23 ottobre 2004 alle “tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da intendersi un riferimento “meramente materiale”. Questo significa che non sono influenzati dagli eventuali cambiamenti delle disposizioni richiamate.

Il Ministero ricorda che già nella circolare n. 4/2005 era stato precisato che il riferimento fatto dal D.M. 23 ottobre 2004 doveva essere visto come un parametro oggettivo di riferimento, con il compito di identificare le esigenze che permettono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.

Un ulteriore approfondimento sottolinea che il D.M. 23 ottobre 2004 è ancora vigente, per la disposizione nell’articolo 55, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2015. Quest’ultimo prevede la sua applicazione fino all’emanazione di specifici decreti.

Pertanto, nonostante l’abrogazione del Regio decreto 2657/1923, le attività elencate nella tabella allegata rimangono in vigore, in quanto incorporate nel decreto ministeriale del 2004. Di conseguenza, la tabella può ancora essere utilizzata per la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, inclusi quelli nel settore turistico.

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