Il D.L. n. 92/2025 è stato convertito in legge (Legge 1° agosto 2025, n. 113) e ha portato alcune modifiche significative a sostegno del reddito per i lavoratori in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Con l’introduzione dell’articolo 10-bis, la legge offre protezione ai lavoratori durante le emergenze climatiche, incluse le ondate di calore straordinarie.
I lavoratori che subiscono sospensioni o riduzioni del lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà (definite come eventi oggettivamente non evitabili) dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 avranno bisogno di sostegno finanziario. Essi non saranno soggetti alle limitazioni dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015. Inoltre, le aziende che richiedono un’integrazione salariale per questi lavoratori saranno esenti dal pagamento del contributo aggiuntivo previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n. 148 del 2015.
Per il medesimo periodo, i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato saranno eleggibili per un trattamento simile in caso di riduzione dell’orario giornaliero contrattuale di lavoro, indipendentemente dal numero di giornate lavorative. Questo aiuto finanziario non viene conteggiato per il calcolo del limite massimo annuale di 90 giorni e viene considerato come lavoro effettivo per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e per raggiungere i requisiti minimi di 181 giorni di lavoro effettivo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuoverà l’adozione di protocolli specifici riguardanti le linee guida su come mitigare i rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro. Questi protocolli saranno sviluppati in collaborazione con le parti sociali coinvolte.

