La Cassazione, con la sentenza n. 31536/2025 del 22 settembre, ha confermato che la bancarotta fraudolenta documentale si applica anche a società di fatto inattive, ossia società che pur essendo registrate e quindi esistenti de jure, in realtà non svolgono alcuna attività economica. Secondo la legge, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili persiste fino a quando la società non viene formalmente cancellata dal Registro delle Imprese.
Il caso preso in esame riguarda una società costituita per la realizzazione di un parco eolico che ha ricevuto finanziamenti pubblici successivamente scomparsi. I documenti consegnati non erano sufficienti per ricostruire la situazione patrimoniale della società. Poiché si tratta di un reato di pericolo, basta l’inadempimento formale per configurare il reato.
La nomina di un procuratore ad acta, una figura legale incaricata di gestire specifiche questioni legali al posto dell’amministratore, non esonera quest’ultimo dalle sue responsabilità legali. Infatti, può costituire un concorso dell’extraneus, ovvero di una persona esterna all’azienda che contribuisce alla commissione del reato.
Tuttavia, la Cassazione ha deciso di rinviare il caso per un’indagine più approfondita sul dolo specifico, cioè sull’intenzione di commettere il reato, poiché ritiene che la motivazione dell’appello riguardo alla colpevolezza sia insufficiente. Il reato richiede infatti una dimostrazione di intenzione di commettere un atto illegale, non solo la semplice violazione della legge.
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