Chiarimenti dell’Agenzia sul Regime Speciale per Imprenditori e NASpI

L’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale dell’indennità NASpI per i lavoratori rimpatriati in risposta a un interpello del 1 settembre 2025 (n. 228). Con il decreto legislativo n. 209/2023, è stato introdotto un nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, applicabile a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024. Tuttavia, il regime precedente di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 continua ad applicarsi a chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

L’Istante ha trasferito la residenza in Italia nel 2022, quindi beneficia del regime speciale previsto dal D.Lgs. n. 147/2015. Questo regime stabilisce che, se si soddisfano determinati requisiti, i redditi da lavoro dipendente, assimilati, autonomo e d’impresa prodotti in Italia dai lavoratori che trasferiscono la residenza possono essere tassati solo per il 30% dell’importo per quattro periodi d’imposta, a partire dal periodo in cui avviene il trasferimento. Il soggetto deve non essere residente in Italia nei due anni precedenti al trasferimento e deve impegnarsi a rimanere in Italia per almeno due anni.

L’articolo 16 identifica diverse categorie di lavoratori “impatriati” con requisiti specifici, tutte destinate a coloro che si trasferiscono in Italia per svolgere un’attività lavorativa generativa di redditi agevolabili. Questa misura offre una tassazione più favorevole a redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo, nonché a somme sostitutive di tali redditi.

Il NASpI è definito come un’indennità mensile di disoccupazione, fornendo sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. Queste somme sostituiscono i “redditi di lavoro dipendente” e sono considerati redditi di questa categoria per l’IRPEF. Non vengono corrisposte in cambio di un’attività lavorativa, ma nascono dalla cessazione del rapporto di lavoro, impedendo di soddisfare i requisiti normativi per beneficiare del regime speciale.

Pertanto, le somme ricevute a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano nel regime speciale per lavoratori impatriati secondo l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e devono essere tassate per l’intero importo. Questo chiarimento è fondamentale per i lavoratori rimpatriati che desiderano comprendere le implicazioni fiscali delle indennità che ricevono e assicura che essi siano a conoscenza delle leggi fiscali applicabili alla loro situazione. In sintesi, nonostante il regime speciale offra vantaggi significativi, le indennità di disoccupazione come il NASpI non possono beneficiare di tali agevolazioni e sono soggette a tassazione completa.

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