Detrazione IVA nella fase di liquidazione: il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le società in liquidazione volontaria possono detrarre l’IVA su spese professionali relative alla gestione di contenziosi e al recupero crediti (risposta 22 settembre 2025, n. 251). Una S.R.L. in fase di liquidazione ha chiesto chiarimenti riguardo alla possibilità di detrarre l’IVA su fatture ricevute per servizi legali non ancora dedotte prima della liquidazione, alla luce della continua gestione di contenziosi tributari e di crediti insoluti.

L’Agenzia ricorda che i principi relativi al diritto alla detrazione sono delineati nel Decreto IVA, rispettando le direttive europee riguardanti la neutralità dell’IVA. In base a tali principi, l’inerenza dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili è fondamentale per il riconoscimento della detrazione. L’Agenzia sottolinea che, durante la liquidazione, l’attività aziendale non si arresta automaticamente; la liquidazione è solo l’ultima fase della vita di una società dove continua ad essere importante la relazione economica delle operazioni.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sostiene che la finalità di liquidazione non altera la natura economica delle operazioni effettuate. Di conseguenza, è in linea di principio garantita la detrazione per acquisti legati all’attività liquidatoria, a condizione che ci sia un chiaro nesso tra i beni/servizi e l’attività stessa. Anche la Corte di Cassazione ha confermato che la cessazione dell’attività esente durante la liquidazione riattiva l’ordinario regime impositivo, permettendo la detraibilità dell’IVA.

Nel caso specifico analizzato, le fatture per la gestione del contenzioso tributario sono state giudicate finalizzate a chiudere le controversie fiscali, attività essenziale per la liquidazione. Anche il recupero crediti è stato considerato connesso alla liquidazione, in quanto i crediti non sono di natura commerciale. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la società può detrarre l’IVA sui costi legati a questi servizi ricevuti durante la fase di liquidazione.

In merito alla presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere eventuali errori o omissioni, l’Agenzia cita l’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che consente tale possibilità. L’Istante può quindi presentare la dichiarazione integrativa se rispettano i requisiti di legge, come chiarito nella circolare n. 1/E/2018 e negli ulteriori documenti di prassi.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le possibilità di detrazione dell’IVA per le società in liquidazione, attestando che i costi associati alla gestione di contenziosi e al recupero crediti sono detraibili nel contesto di una corretta applicazione delle normative fiscali vigenti.

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