L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti a un sostituto d’imposta riguardo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR, in particolare riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia. A partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio si applica esclusivamente ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Se un figlio compie 30 anni durante l’anno, perde il diritto a questa detrazione, salvo che sia affetto da disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, per la quale non ci sono limiti di età.
Il sostituto d’imposta ha chiesto chiarimenti sulla questione se il compimento del 30° anno di età comporti automaticamente la perdita dello status di “familiare fiscalmente a carico”, indipendentemente dal reddito percepito. L’Agenzia ha sottolineato una distinzione importante: la specifica detrazione per figli a carico è legata a criteri di età e disabilità, mentre lo status di familiare a carico rimane mutevole solo in base a criteri reddituali.
Secondo il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, anche i figli che non hanno diritto alla detrazione sono considerati allo stesso modo di quelli che ne hanno diritto, a condizione di rispettare i requisiti di reddito. Pertanto, anche i figli di età superiore ai 30 anni possono mantenere lo status di familiari a carico, se il loro reddito non supera i 2.840,51 euro. Ciò implica che i genitori possono continuare a beneficiare di altre agevolazioni fiscali, anche se non possono più richiedere la detrazione di 950 euro.
L’Agenzia ribadisce che i genitori possono continuare a fruire delle detrazioni e deduzioni per spese e oneri sostenuti a favore dei familiari fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni specifiche per figli a carico di cui al comma 1 dell’articolo 12. In altre parole, i genitori possono richiedere le detrazioni previste all’articolo 15 del TUIR per le spese sostenute per i figli, a condizione che questi mantengano lo status di familiari a carico.
Infine, si precisa che le detrazioni per carichi di famiglia sono proporzionate ai mesi in cui sussistono le condizioni richieste; quindi, la detrazione spetta dal mese di compimento dei 21 anni fino al mese precedente quando il figlio compie 30 anni. Il sostituto d’imposta è tenuto a riportare nella Certificazione Unica i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non sia possibile usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12, poiché ciò consentirebbe ai genitori di fruire di altre detrazioni per oneri e spese sostenute.

