Inps, modalità di recupero degli indebiti su prestazioni non pensionistiche

La Circolare n. 130/2025 dell’Inps ha modificato le normative riguardanti il recupero di debiti dovuti a prestazioni non pensionistiche come disoccupazione, malattia, maternità e più. Alcuni di questi importi sono esenti da pignoramento, come quelli legati a malattia, maternità, congedi e interventi antitubercolari, a meno che non si superi il limite del 20% per i debiti nei confronti dell’Istituto, come disposto dall’articolo 69 della Legge 153/1969. Le indennità sostitutive del salario, come NASpI e CIG, possono invece essere pignorate, come previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile. L’intero importo dell’anticipo della NASpI può essere pignorato. Queste detrazioni si applicano all’importo netto, ad eccezioni come le somme dovute al coniuge. L’Inps, infine, può compensare i debiti anche su altre prestazioni, pur rispettando sempre il limite del 20%.

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