L’Agenzia delle Entrate ha stabilito, tramite l’interpello n. 231/2025, che la vendita di un immobile strumentale eseguita occasionalmente non va inclusa nel calcolo del pro-rata IVA secondo l’articolo 19-bis, comma 2, del DPR 633/1972, anche se è tassabile e preceduta da una riclassificazione in magazzino secondo l’OIC 16. Questa risoluzione mira a prevenire che le operazioni straordinarie alterino l’indice di deducibilità, che dovrebbe riflettere l’attività ordinaria. Nel caso analizzato, una fondazione non lucrativa gestisce principalmente una casa di riposo esente da imposte e secondariamente due affitti tassabili. La vendita del bene, non facendo parte dell’oggetto tipico dell’ente, non contribuisce alla percentuale di detrazione in quanto operazione straordinaria.
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