Scade il termine per il conguaglio dello sgravio contributivo legato ai Contratti di solidarietà con CIGS

La Circolare Inps n. 97/2024 e il Messaggio n. 1765/2025 stabiliscono che le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione per lo sgravio contributivo secondo l’art. 6 D.L. 510/96 (CdS difensivi con CIGS conclusi entro il 31/03/2024) devono effettuare il conguaglio in UniEmens entro il 16/09/2025. Devono valorizzare “CausaleACredito” con il codice L981 e indicare l’importo in “SommeACredito”.

Quest’agevolazione riguarda il 35% della contribuzione datoriale sulle retribuzioni dei lavoratori che hanno una riduzione oraria superiore al 20%. Tale agevolazione è riconosciuta per la durata del contratto e, in ogni caso, fino a un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile, entro i limiti stabiliti dai decreti direttoriali.

Non sono compresi nello sgravio i contributi previsti dalla legge 845/78, i contributi di solidarietà per la previdenza complementare, per lo spettacolo, per il fondo di trasporto aereo e per il TFR. Si precisa che l’esenzione non può essere cumulata con altri benefici, a eccezione della decontribuzione Sud.

Relativamente al codice, JavaScript e Facebook SDK, non rientrano nel contesto dell’argomento trattato, essendo elementi tecnici utilizzati per la programmazione ed integrazione di funzionalità legate ai social network all’interno di pagine web.

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