Nel momento in cui si verifica una cessione d’azienda, i diritti e gli obblighi relativi all’IVA vengono trasferiti al cessionario. Questo principio di continuità si applica anche in caso di fusioni, scissioni, conferimenti o successioni.
Se il cedente ha erroneamente addebitato l’IVA, è necessario fare una distinzione. Se il cedente si estingue, il cessionario si assume tutte le responsabilità relative all’IVA e può richiedere il rimborso dell’imposta non dovuta secondo quanto stabilito dall’art. 30-ter DPR 633/1972. Tale rimborso può essere richiesto entro due anni dalla restituzione al committente delle somme ricevute in rivalsa.
Se, al contrario, il cedente non si estingue, sarà lui a mantenere la legittimazione per presentare la richiesta di rimborso.
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