La Resoluzione 53/E del 7 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice identificativo 66. Tale codice serve a individuare nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile dell’IVA nel reverse charge logistica, come previsto dalla Legge 207/2024. In altre parole, con il reverse charge logistica, il committente è responsabile per il versamento dell’IVA per conto del prestatore, che rimane coobbligato.
Per identificare il prestatore nel modello F24, sono necessari i seguenti dati: il codice tributo 6045, il codice fiscale del prestatore nel campo coobbligato e infine il codice identificativo 66, appena introdotto. Il versamento viene effettuato in modalità telematica, nei termini IVA ordinari e senza compensazioni.
Questa nuova misura, rappresentata dal codice identificativo 66, offre diversi vantaggi. Innanzitutto, garantisce una maggiore tracciabilità delle operazioni, che risulta fondamentale per tenere sotto controllo la corretta applicazione dell’IVA e prevenire frodi e abusi. Inoltre, fornisce chiarezza sulle responsabilità di pagamento dell’IVA, facendo in modo che sia sempre possibile identificare il soggetto responsabile. Infine, semplifica i controlli fiscali, rendendo più agevole per l’Agenzia delle Entrate verificare la corretta applicazione delle norme.
In conclusione, l’inserimento del codice identificativo 66 nel modello F24 rappresenta uno strumento efficace per garantire l’applicazione corretta del reverse charge logistica e per facilitare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Segue un codice non correlato alla discussione in merito all’IVA nel reverse charge logistica, relativo alla connessione con la piattaforma Facebook. Si tratta di un frammento di codice utilizzato per l’integrazione con il social network su pagine web, non ha alcuna rilevanza per il contenuto di cui sopra.

