La Cassazione (Sez. V civ., ord. n. 26553/2025 del 2 ottobre) ha stabilito che un professionista deve fornire prova tangibile che le spese promozionali sostenute, come l’acquisto di opere d’arte, oggetti preziosi e gioielli, siano state effettivamente utilizzate per fini di rappresentanza e non personali. Il caso riguarda un commercialista che ha attribuito questi acquisti alle “spese di rappresentanza”. L’Agenzia delle Entrate ha ritirato la tassazione di questi oneri, data l’assenza di verifiche, e questa decisione è stata confermata dai tribunali di merito (CTP Torino e CTR Piemonte). La Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dato che il contribuente non ha fornito né l’identità dei destinatari dei doni né prove della funzione promozionale degli stessi. Pertanto, la deducibilità richiede prove documentali e tracciabilità, oltre ad essere coerente con l’attività del professionista. In assenza di queste evidenze, la spesa non è deducibile.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
