Notifica della cartella al portiere senza raccomandata, potrebbe essere nulla per il Fisco

L’ordinanza n. 25817/2025 della Cassazione ha annullato una precedente decisione che riteneva valida la notifica dell’avviso di liquidazione consegnato al portiere. La Corte ha chiarito che, se la consegna avviene a una persona che non è il destinatario, è necessario inviare una raccomandata al contribuente, secondo quanto stabilito dall’art. 139 del Codice di Procedura Civile e dall’art. 7 della legge 890/1982. Questo per assicurare che il contribuente sia a conoscenza della notifica.

Nel caso in cui il destinatario sia temporaneamente non reperibile, come stabilito dall’art. 140 del Codice di Procedura Civile, è richiesta anche l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie, poiché non sono state prodotte queste prove, la notifica è stata ritenuta nulla.

Secondo la Cassazione, omettere queste formalità vuol dire violare il diritto di difesa del destinatario. La causa è ora rinviata al CTR Lazio, che dovrà verificare la decadenza del potere impositivo. Il codice javascript incluso riguarda il collegamento all’API di Facebook, tuttavia, non ha rilevanza significativa nel contesto del contenuto legale.

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