Consolidato Fiscale e Remissione in Bonis: Sanatoria per l’Omissione della Comunicazione dell’Opzione

Con una recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del concetto di “remissione in bonis” nel contesto del consolidato fiscale (risposta del 24 novembre 2025, n. 294). Due società, una controllante e l’altra controllata, hanno richiesto di correggere l’omessa indicazione della controllata nel quadro OP del Modello SC, invocando la remissione in bonis. Le società sostengono che azioni successive, come il calcolo degli acconti IRES e la registrazione di un provento da consolidamento nel bilancio della controllata, dimostrano la volontà iniziale di includerla nel regime.

L’Agenzia conferma che l’omessa comunicazione dell’opzione per il consolidato, essendo un adempimento formale, può essere sanata tramite la remissione in bonis, a condizione che siano presenti i requisiti sostanziali all’epoca della scadenza originaria e che la violazione non sia stata constatata. La società consolidante deve esercitare l’opzione entro il termine della prima dichiarazione utile e pagare una sanzione di 250 euro.

La remissione in bonis è progettata per proteggere i contribuenti in buona fede, il cui comportamento deve essere coerente con il regime scelto, definito come “comportamento concludente”. Nel contesto di consolidato fiscale, questo significa adottare pratiche in linea con il calcolo della base imponibile consolidata e la liquidazione dell’IRES dovuta.

L’Agenzia sottolinea anche che gli obblighi di versamento per saldo e acconto spettano esclusivamente alla controllante, come indicato nell’articolo 118, comma 3 del TUIR. Per le società che entrano in un consolidato già esistente, si applica un criterio misto, calcolando l’acconto sull’imposta storica del consolidato ampliato, basata sui redditi delle nuove società insieme a quelli precedenti.

Nel caso specifico, l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 rappresenta il primo periodo di imposta per la controllata. Di conseguenza, la sua inclusione nel consolidato a partire dal 2024 non influisce sull’importo totale dell’acconto dovuto per quell’anno, dato che il suo reddito ante operazione risulta essere zero. Pertanto, l’Agenzia considera valido il pagamento da parte della società controllante di un acconto basato solo sul reddito complessivo globale del consolidato relativo al 2023, in linea con l’intenzione di includere la controllata nel gruppo fiscale dal 2024.

Inoltre, il riconoscimento di un provento da consolidamento nel bilancio della controllata al 31 dicembre 2024, derivante dal trasferimento di perdite fiscali e interessi passivi, è considerato coerente con la volontà di estendere il regime di consolidato fiscale alla controllata sin dal 2024. Pertanto, queste azioni possono essere considerate come un comportamento concludente ai fini della remissione in bonis.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la remissione in bonis è una via per regolarizzare omissioni formali, favorendo la buona fede e la certezza delle scelte fiscali, specialmente nel contesto del consolidato fiscale, dove la coerenza comportamentale e la tempestività sono fondamentali.

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