L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di usufruire dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA per corsi erogati da ditte individuali (Risposta del 6 novembre 2025, n. 287). Questa esenzione riguarda «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere», ma è subordinata sia a requisiti oggettivi che soggettivi.
Il requisito oggettivo si riferisce alla tipologia delle prestazioni, mentre il requisito soggettivo implica che solo enti riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni possano beneficiare dell’esenzione. La ratio della norma è quella di garantire esenzioni solo a soggetti considerati idonei a offrire prestazioni didattiche simili a quelle degli enti pubblici, come chiarito in risoluzioni precedenti (n. 134/E del 2005; risposta interpello n. 750 del 2021).
La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E specifica che, a seguito dell’eliminazione della procedura della “presa d’atto”, certi istituti possono ricevere riconoscimenti da enti pubblici in grado di garantire la validità fiscale delle loro attività didattiche. Questo riconoscimento, ottenuto per atto concludente, consente a prestazioni educative e formative approvate e finanziate da enti pubblici di beneficiare dell’esenzione. Tuttavia, tali esenzioni si applicano solo alle attività specifiche appositamente approvate e non all’intera attività dell’ente.
Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, l’ente ha finanziato un’iniziativa imprenditoriale piuttosto che un progetto educativo specifico. L’Istante ha beneficiato dei fondi della misura agevolativa “Resto al Sud”, la quale mira a sostenere nuove attività imprenditoriali in determinate regioni italiane, a condizione che il richiedente soddisfi requisiti specifici.
Questa misura, pertanto, è rivolta a finanziare l’insieme dell’attività imprenditoriale proposta e non fornisce alcun giudizio sull’offerta formativa presentata dall’Istante. Di conseguenza, l’approvazione e il finanziamento ricevuti non riguardano le attività formative del Contribuente, ma l’intero progetto imprenditoriale che intende avviare.
Data questa distinzione, i finanziamenti ottenuti non possono essere considerati un “riconoscimento per atto concludente” ai fini dell’esenzione IVA. Pertanto, mancando il requisito soggettivo, non sono state riscontrate le condizioni necessarie per usufruire del regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.
In sintesi, per ottenere l’esenzione IVA, è fondamentale che le prestazioni didattiche siano specificamente approvate e finanziate da enti pubblici. La mera concessione di fondi per un’iniziativa imprenditoriale non è sufficiente a soddisfare i requisiti normativi.

