“Prima casa”: nessuna proroga per il riacquisto con credito d’imposta dopo la vendita

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’inapplicabilità delle modifiche normative che estendono a due anni il termine per la rivendita della “prima casa” all’acquisto di una nuova abitazione ai fini del credito d’imposta. In particolare, un contribuente ha chiesto se fosse possibile beneficiare di un’estensione del termine da un anno a due per il riacquisto di una nuova “prima casa”, dopo avere venduto la precedente nel novembre 2024.

L’agevolazione “prima casa” consente di applicare un’imposta di registro ridotta al 2% per l’acquisto di immobili residenziali a determinate condizioni, come la non titolarità di altri immobili in comunione o a livello nazionale. Il comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dalla Legge di bilancio 2025, ha modificato la normativa estendendo il termine per la rivendita della casa pre-possedeva da uno a due anni, per incentivare il mercato immobiliare e facilitare il cambio della prima casa.

Il diritto al credito d’imposta, secondo la Legge n. 448/1998, è concesso a coloro che acquistano un’altra abitazione entro un anno dalla vendita di quella agevolata, implicando che il credito d’imposta non possa superare l’imposta dovuta per il nuovo acquisto. L’Agenzia ha già chiarito nel 2016 che il credito d’imposta è disponibile anche se l’acquisto della nuova casa avviene prima della vendita della vecchia.

La risposta n. 197/2025 ha confermato che l’estensione del termine di rivendita a due anni non incide sul diritto al credito d’imposta, a patto che la vendita avvenga entro due anni dall’acquisto della nuova abitazione. Tuttavia, l’Agenzia ha specificato che la modifica normativa del 2025 non ha alterato l’articolo 7 della Legge n. 448/1998, il quale continua a richiedere il riacquisto entro un anno.

L’Agenzia stabilisce chiaramente che la nuova normativa riguardante il termine di rivendita non può essere applicata all’acquisto della “prima casa” ai fini del credito d’imposta. Le normative fiscali per le agevolazioni devono essere interpretate in modo restrittivo e non estensivo. Pertanto, non è possibile considerare analogicamente il termine di due anni previsto per la rivendita della casa pre-possedeva nell’ambito del riacquisto ai sensi dell’articolo 7.

In sintesi, la modifica legislativa ha un impatto limitato e specifico e non estende i termini di riacquisto previsti per il credito d’imposta. Restano quindi vigorosi i requisiti di vendita entro un anno, senza possibilità di applicazione analogica a situazioni diverse, e questo per garantire la correttezza e l’integrità delle norme sulle agevolazioni fiscali relative alla “prima casa”.

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