La risposta n. 298 del 27 novembre 2025 dell’Agenzia delle entrate riguarda l’applicazione degli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 nel contesto del Regime IVA ex articolo 74-quater del D.P.R. n. 633/1972. L’oggetto della richiesta è un’associazione senza scopo di lucro che organizza eventi legati ai gatti, come mostre e fiere, la quale chiede chiarimenti sull’obbligo di collegare il POS a un registratore fiscale a partire dal 1° gennaio 2026, in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025.
Attualmente, l’associazione non utilizza un registratore telematico, e nel 2025 ha realizzato un volume di affari inferiore a cinquantamila euro. Essa documenta i suoi ricavi attraverso l’emissione di biglietti o ricevute fiscali prestampate a tagli fissi e invia regolarmente alla S.I.A.E. i riepiloghi giornalieri degli incassi.
L’Agenzia delle entrate sottolinea che la Legge di bilancio 2025 ha sostituito l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, il cui obiettivo è garantire che il processo di registrazione dei corrispettivi sia connesso in modo univoco a quello dei pagamenti elettronici. In particolare, a partire dal 2026, è richiesto che il POS sia collegato a un sistema per la registrazione e la memorizzazione dei corrispettivi, al fine di facilitare il monitoraggio e ridurre il rischio di incoerenze tra gli incassi effettuati e gli scontrini emessi.
In questa cornice, viene chiarito che l’attività dell’associazione rientra nel regime IVA di cui all’articolo 74-quater e che l’obbligo di certificazione dei corrispettivi è soddisfatto attraverso l’emissione di titoli di accesso. Di conseguenza, l’Agenzia conferma che le attività menzionate nella Tabella C, compresa quella dell’associazione, non sono soggette all’obbligo di collegamento del POS come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015. Infatti, i corrispettivi da tali attività sono esenti dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate, in quanto questi dati vengono già comunicati alla S.I.A.E., la quale si occupa poi di fornire tali informazioni all’Agenzia.
Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che resta l’obbligo di inviare telematicamente i dati dei corrispettivi per eventuali attività accessorie che non siano già coperte da questa procedura. In sintesi, sebbene l’associazione non sia tenuta a collegare il POS a un registratore fiscale per le attività di cui si occupa, deve comunque esserci attenzione nel trattare anche le attività supplementari eventualmente svolte.
Questa risposta fornisce quindi un chiarimento importante circa le nuove disposizioni normative riguardanti le associazioni senza scopo di lucro, evidenziando le differenze tra attività principali ed eventualmente accessorie nel contesto di obiettivi fiscali e di semplificazione nell’ambito della registrazione e certificazione dei corrispettivi.

