La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40529 del 17 dicembre 2025, ha decretato che l’attenuante speciale, secondo l’art. 13-bis del D.lgs. 74/2000, non può essere applicata nel caso di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, poiché tale legge presupponga un debito tributario effettivo, estinto prima dell’inizio del processo di primo grado.
Il ricorrente, condannato per due episodi di fatture false in un contesto di crisi finanziaria, aveva invocato lo stato di necessità e la collaborazione giudiziaria, sottolineando l’autodenuncia e il pagamento del presunto debito da parte dell’azienda. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto infondati entrambi gli argomenti.
In primo luogo, la pressione economica non è considerata una minaccia attuale sufficiente per giustificare il reato. In secondo luogo, i crimini legati a fatture inesistenti sono catalogati come “reati di pericolo”, che non sono collegati a un’evasione fiscale concreta.
Pertanto, l’art. 13-bis, che è rivolto solo ai casi di debito fiscale esistente e saldato, non può essere esteso a queste circostanze, indipendentemente da eventuali pagamenti successivi o collaborazioni offerte.
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