La risposta all’interrogazione n. 305/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta nuovamente la questione relativa all’aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari. L’Agenzia ha sottolineato che gli integratori alimentari, in quanto tali, non beneficiano automaticamente di un’aliquota IVA ridotta, dato che non sono esplicitamente menzionati nella Tabella A allegata al DPR 633/1972.
L’applicazione dell’IVA al 10% è possibile solo quando il prodotto, secondo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), è classificato tra le “preparazioni alimentari non menzionate né incluse altrove” secondo la voce NC 2106 e rientra nell’elemento n. 80) della Tabella A, Parte III.
Nel caso specifico analizzato, il “prodotto X” dell’interrogante è stato classificato proprio in questa categoria doganale, dato che non possiede caratteristiche tali da qualificarlo come medicinale. Di conseguenza, le sue vendite possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
Rimane da sottolineare che la classificazione dei prodotti, e quindi l’applicabilità di un’aliquota IVA ridotta, dipende dal parere tecnico dell’ADM. Pertanto, a prescindere dalle caratteristiche del prodotto, la decisione finale sulla classificazione doganale e sull’aliquota IVA applicabile spetta all’ADM.
In conclusione, nonostante le caratteristiche dei prodotti possano fare presupporre una certa classificazione doganale, la decisione finale sulla tariffa IVA applicabile dipende dal parere dell’ADM. Pertanto, è fondamentale per i produttori e i distributori di integratori alimentari consultare l’ADM prima di presumere che i loro prodotti rientrino in una particolare categoria doganale e possano beneficiare di un’aliquota IVA ridotta.

