rewrite this title Danno biologico: rivalutati gli importi di indennizzo

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Fornita la rivalutazione annuale nella misura dell’1,4%, con decorrenza 1° luglio 2026 (INAIL, circolare 28 agosto 2026, n. 37).
L’INAIL informa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 98/2026, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura dell’1,4%, con decorrenza 1° luglio 2026. Infatti, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2024 e il 2025 – pari alla misura citata.
La rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologicoin capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Per quel che riguarda l’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2026.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2026 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. Tali importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.
Per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2026 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2026.
Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale n. 98/2026, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delleprestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

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