Trattamento IVA delle somme dovute in seguito a un accordo di mediazione

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento IVA delle somme dovute da una società slovena a seguito di un accordo di mediazione con il fallimento di una ditta italiana (Beta). Nel luglio 2022, la società slovena aveva stipulato un contratto di locazione per un capannone in Italia con Beta, stabilendo un canone mensile esente da IVA, poiché il locatore non aveva optato per l’imponibilità. Dopo il fallimento di Beta, il rapporto locatario-locatore è proseguito durante la procedura fallimentare fino alla conclusione di un accordo di mediazione.

La società slovena ha chiesto chiarimenti circa la tassazione IVA delle somme dovute al fallimento per l’occupazione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento. L’incertezza risiedeva nella registrazione del contratto di locazione, avvenuta dopo la richiesta di concordato preventivo da parte di Beta, il che potrebbe rendere inefficace l’opzione di esenzione IVA.

L’Agenzia ha risposto evidenziando che l’accordo di mediazione ha una funzione conciliativa e produce effetti giuridici simili a quelli di una transazione. In questo caso, le parti hanno riconosciuto il "valore novativo" dell’accordo, che ha reso nullo il precedente contratto di locazione e creato nuove obbligazioni, modificando la situazione giuridica preesistente.

Per determinare il trattamento IVA, l’Agenzia ha distinto tra le somme dovute:

  1. Somme per canoni/indennità di occupazione e oneri pregressi: Questi importi sono connessi alla rinuncia del fallimento a chiedere il rilascio immediato dell’immobile e alla risoluzione del contratto precedente. Questo caso configura una prestazione di servizi generica.

    • Se la società slovena è un soggetto passivo IVA con sede in Italia, il fallimento deve emettere fattura con IVA al 22%.
    • Se la società non è stabilita in Italia, l’operazione è fuori campo IVA per la mancanza del requisito di territorialità, ai sensi dell’articolo 7-ter del Decreto IVA.
  2. Indennità di occupazione futura: Questa somma è corrisposta in cambio di una prestazione di servizi relativa a un immobile situato in Italia, risultando quindi soggetta a IVA. Essa è naturalmente esente da IVA secondo l’articolo 10, n. 8) del Decreto IVA, a meno che il fallimento non manifesti esplicitamente l’opzione per l’imponibilità in un futuro atto che disciplini in dettaglio le condizioni di utilizzo dell’immobile.

In sintesi, la posizione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme dovute in seguito all’accordo di mediazione possono essere soggette a IVA a seconda della natura del soggetto ricevente e delle specifiche condizioni contrattuali. Pertanto, la tassazione può variare a seconda della registrazione e della territorialità dell’operazione.

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