Imposta di bollo: applicazione “una tantum” anche per i contratti esclusi dal Codice

Con la Risposta n. 1/2026, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la normativa semplificata dell’imposta di bollo, come stabilito dall’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 36/2023, si estende anche ai contratti di appalto formalmente esclusi dal Codice. Questo include in modo specifico i contratti assegnati ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), quei servizi attribuiti sulla base di un diritto esclusivo.

Secondo l’Agenzia, questi contratti non sono completamente estranei al Codice. Pur essendo esclusi dalle norme delle gare, restano ancora soggetti ai principi primari di competizione, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, oltre che alla vigilanza dell’ANAC. Di conseguenza, anche le forme contrattuali citate nell’articolo 18 sono incluse nel loro campo di applicazione.

La logica conclusione che se ne trae è che l’imposta di bollo è dovuta una sola volta al momento della stipula del contratto, in base alle fasce tariffe indicate nell’allegato I.4. Questo ha un effetto sostitutivo rispetto al bollo ordinario su tutti gli atti del procedimento e l’esecuzione del contratto, esclusi i documenti contabili.

Il contenuto successivo sembra essere non pertinente in quanto sembra essere un codice per collegare un sito web a Facebook. Non riguarda le imposte di bollo o contratti di appalto e quindi non è stato incluso nel riassunto.

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