Annullamento parziale del verdetto: l’ente locale esegue la sentenza senza nuovo avviso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito la procedura secondo la quale un ente locale deve gestire la redeterminazione dell’imposta dovuta se un giudice tributario accoglie solo in parte il ricorso. Secondo il MEF, l’ente locale non è tenuto a emettere un nuovo avviso di accertamento ma deve limitarsi ad eseguire la sentenza definitiva.

Questo principio si basa sulla natura di “impugnazione-merito” del processo tributario. Questo vuol dire che la responsabilità del giudice non è solo annullare l’atto, ma anche decidere sul rapporto d’imposta e quantificare l’importo dovuto.

Se risulta che il contribuente ha pagato più di quanto fosse necessario, l’ente deve procedere con lo sgravio o la restituzione. Se invece rimane un debito residuo, l’ente deve prendere un atto di mera liquidazione e di esecuzione del giudicato.

Tale atto è esecutivo e non c’è spazio per l’introduzione di nuovi elementi o motivazioni. Con il passaggio in giudicato, la fase cognitiva si conclude e l’azione dell’ente è completamente vincolata alla decisione del giudice. Il codice JavaScript incluso nell’articolo sembra essere usato per integrare la funzionalità di Facebook all’interno del sito web.

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