Nelle risposte numerate 45-49 del 24 Febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune domande fondamentali sulle modalità di esclusione e terminazione del concordato preventivo biennale (CPB). Sono state fatte distinzioni tra le operazioni regolari e gli eventi che realmente influenzano la capacità di reddito convenuta.
Nella risposta 45, l’Agenzia ha stabilito che i lavoratori indipendenti o autonomi che sono parte di associazioni o STP verranno esclusi dal CPB solo se l’organizzazione collettiva non aderisce allo stesso concordato per gli stessi periodi fiscali e se l’attività svolta è riconducibile a campi approvati da ISA. Se non c’è uniformità e sovrapposizione dei periodi biennali, l’adesione del professionista al CPB rimane possibile.
La risposta 46 ha specificato che l’affitto di un’azienda o di un settore dell’azienda non è incluso tra le cause di cessazione tipiche (come previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 13/2024). Questo perché non porta a un cambio della soggettività dell’impresa e non è equivalente alle operazioni straordinarie elencate nel decreto.
La risposta 47 ha invece definito la sospensione di un’attività professionale, debitamente comunicata, come una causa eccezionale che porta alla fine del CPB. Questo avviene quando causa un cambiamento delle basi imponibili superiore al 30%, portando alla perdita dei benefici derivanti dal sistema ISA.
Per quanto riguarda l’ultimo paragrafo, sembra essere un codice di incorporazione standard, usato per aggiungere Facebook a un sito web o un’applicazione. Non è rilevante ai fini di questa sintesi e non apporta nuove informazioni sul concordato preventivo biennale o sulle decisioni dell’Agenzia delle Entrate.

