L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore (CTS), focalizzandosi sull’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e sui criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, come delineato nella circolare del 19 febbraio 2026.
L’iscrizione al RUNTS è essenziale per ottenere la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) e per accedere ai benefici fiscali. Gli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus fino al 31 dicembre devono presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026. Se accettata, la qualifica di ETS sarà retroattiva, decorre dall’inizio del periodo d’imposta 2026. La mancata richiesta comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale accumulato.
Per quanto riguarda le attività di interesse generale, si definiscono non commerciali a fini IRES se svolte gratuitamente o con corrispettivi che non superano i costi effettivi. È previsto un margine di tolleranza: l’attività rimane non commerciale se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta, per un massimo di tre periodi consecutivi. Inoltre, un ETS assume natura commerciale se, nello stesso periodo d’imposta, i proventi delle attività di interesse generale in forma d’impresa e delle “attività diverse” superano le entrate non commerciali, come contributi e quote associative.
La circolare introduce regimi di tassazione semplificata, compreso un regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa degli ETS non commerciali. È previsto anche un regime specifico per Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) con ricavi sotto gli 85.000 euro, con coefficienti di redditività ridotti, rispettivamente dell’1% e del 3%, e semplificazioni fiscali riguardanti l’IVA.
Si stabilisce anche l’esenzione IRES per i redditi degli immobili utilizzati esclusivamente per attività non commerciali da parte di OdV, APS ed enti filantropici. Inoltre, i fondi raccolti tramite raccolte pubbliche occasionali e i contributi pubblici destinati a attività di interesse generale non concorrono alla formazione del reddito.
Le imprese sociali conservano una natura commerciale, ma possono beneficiare dell’esenzione sugli utili, a condizione che questi siano destinati a riserve indivisibili utilizzate per l’attività statutaria o per incrementare il patrimonio. È prevista anche l’eliminazione dell’effetto “imposta su imposta”, rendendo non imponibili le imposte sui redditi derivanti da variazioni fiscali in aumento, come stabilito dall’articolo 83 del TUIR.
Queste disposizioni mirano a fornire un quadro normativo chiaro e favorevole per gli ETS, promuovendo la trasparenza e sostenendo le attività di interesse generale, garantendo al contempo semplificazioni fiscali che incentivano l’impegno sociale e il volontariato.

