La ricongiunzione dei periodi assicurativi è ora possible tra la Gestione Separata INPS e le Casse professionali privatizzate. Questo cambio di passo supera le difficoltà passate e consente il trasferimento sia “in uscita” dalla Gestione Separata alla Cassa di iscrizione, sia “in entrata” alla Gestione Separata di contributi precedentemente accumulati presso le Casse ex d.lgs. 509/1994 e 103/1996. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: non sono consentite ricongiunzioni parziali e non è possibile ricongiungere verso la Gestione Separata se esistono periodi risalenti prima del 1° aprile 1996. L’operazione ha un costo che deve essere interamente sostenuto dal richiedente, calcolato attraverso la formula “calcolo a percentuale”, applicando l’aliquota IVS alla retribuzione di riferimento degli ultimi 12 mesi. Per la Gestione Separata si usa, di norma, l’aliquota del 33%. Gli effetti sono doppi: i periodi ricongiunti mantengono la loro posizione temporale originale per il diritto alla pensione, ma contribuiscono al montante contributivo secondo le regole della gestione accentrante, con rivalutazione a partire dall’anno successivo alla domanda.

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