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Comunicate in particolare le modalità di presentazione e gestione delle domande (INPS, 16 ottobre 2026, n. 106).
L’INPS ha illustrato la disciplina del Nuovo bonus mamme per l’anno 2026, prevista dall’articolo 1, comma 207 della Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), nel quadro delle disposizioni di cui al comma 206 del medesimo articolo e in continuità con la misura introdotta dall’articolo 6 del D.L. n. 95/2025.
Nello specifico, l’Istituto ha esposto i requisiti di accesso, la misura del beneficio, le modalità di presentazione e gestione delle domande, il regime fiscale e la non rilevanza dell’importo erogato ai fini dell’ISEE, nonché le disposizioni in materia di finanziamento.
In particolare, per quel che riguarda le domande, l’INPS ha evidenziato che le istanze possono essere presentate mediante i servizi telematici dell’Istituto, direttamente dalle interessate o tramite gli istituti di patronato o il Contact Center Multicanale. La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio.
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore (INPS, messaggio n. 171/2022).
Il controllo dei requisiti dichiarati nella domanda è effettuato mediante verifiche automatizzate sui dati in possesso dell’INPS, volte ad accertare la sussistenza della genitorialità, la sussistenza del requisito relativo al numero dei figli e la presenza, per ciascuna mensilità richiesta, di rapporti di lavoro o di attività di lavoro autonomo utili ai fini del beneficio.
All’esito dell’istruttoria, l’Istituto provvede all’adozione del relativo provvedimento di accoglimento, di accoglimento parziale limitatamente ad alcune mensilità dell’anno, o di rigetto.
Avverso il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale, la lavoratrice può presentare la richiesta di riesame, esclusivamente in modalità telematica, entro il termine indicato nel provvedimento.

