La Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 propone una chiarezza circa il trattamento IVA per vari professionisti quali osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti. La questione è regolata dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. Secondo tale disposizione, per essere esentati dall’IVA, bisogna soddisfare due requisiti. Il primo è di natura oggettiva e riguarda la necessità che le prestazioni siano di diagnosi, cura o riabilitazione alla persona. Il secondo requisito è di natura soggettiva e concerne l’essere sottoposti a un controllo ex art. 99 TULS o essere riconosciuti tramite un decreto ministeriale.
Il problema che viene affrontato è che l’iter regolatorio per l’osteopata e il chiropratico non è ancora completato. Ciò significa che, per il momento, essi non possono beneficiare dell’esenzione IVA. Allo stesso modo, i servizi offerti dai chinesiologi non possono godere dell’esenzione IVA visto che la chinesiologia non è considerata una professione sanitaria. Pertanto, tutti questi servizi sono soggetti all’IVA ordinaria. La situazione è diversa per il massoterapista capo-bagnino. Questa professione rientra nel campo delle arti ausiliarie controllate e può beneficiare dell’esenzione IVA, purché il professionista possieda un titolo idoneo.
Per quanto concerne la fatturazione, è importante sapere che le prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche non devono mai essere emesse tramite SdI. Nel caso del massoterapista capo-bagnino, i dati devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria, come indicato dal Ministero. Per quanto riguarda l’osteopata, il chiropratico e il chinesiologo, la fatturazione deve essere emessa elettronicamente.
In conclusione, il documento fornisce importanti chiarimenti per i professionisti che operano in questi settori. Si ribadisce l’importanza di mantenere la conformità con le disposizioni legislative e regolamentari attuali, per garantire sia il corretto calcolo dell’IVA, sia il rispetto delle procedure di fatturazione. Ricordiamo che è fondamentale consultare un esperto tributario o un consulente professionale per ogni specificità o dubbio riguardante il trattamento IVA per queste professioni.

