L’interpello n. 13 del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce il quadro fiscale per i diritti d’autore raccolti da una società per conto di un artista mediante un mandato all’incasso. Nel caso in cui l’autore mantenga la completa titolarità dei diritti economici sulle proprie opere, i compensi saranno fiscalmente attribuiti a lui, nonostante siano effettivamente raccolti dal mandatario. Questi importi vengono quindi considerati paragonabili ai redditi di lavoro autonomo, secondo l’articolo 53, paragrafo 2, lettera b) del TUIR, e sono tassati secondo il principio di cassa. Inoltre, è ancora applicata una ritenuta alla fonte su questi proventi come anticipo IRPEF. Il trattamento delle somme fornite dalla società come anticipazione temporanea è diverso: poiché rappresentano solo un anticipo di liquidità da recuperare sui futuri proventi, non costituiscono né compenso né pagamento definitivo e non sono soggetti a IRPEF per l’artista.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
