L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta a interpello n. 46 del 24 febbraio 2026, ha precisato che l’affitto d’azienda non comporta la cessazione del concordato preventivo biennale (CPB). La questione riguardava una società che, nonostante avesse aderito al CPB per il biennio 2024-2025, intendeva dar in affitto la propria attività a un’altra società di cui erano soci gli stessi titolari. L’Agenzia ha affermato che la norma menziona solo le operazioni straordinarie che influenzano la personalità giuridica o la capacità di reddito del contribuente – come fusioni, scissioni, conferimenti o modifiche societarie – come motivi validi per la cessazione. L’Affitto d’azienda, però, si limita a un trasferimento temporaneo dell’attività e non cambia sostanzialmente le basi su cui il concordato è fondato. Questo chiarimento ha un’importanza notevole in quanto conferma che non tutte le operazioni di gestione, anche quelle di grande rilevanza, causano automaticamente la perdita del regime, a meno che non vengano riscontrati altri motivi validi di esclusione o decadenza.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
