Il riaddebito analitico, ossia il rimborso delle spese sostenute dal professionista e documentate in modo analitico, non incide sul reddito e non permette la deducibilità delle spese stesse (art. 54 co. 2 lett.b TUIR; art.54-ter co. 1 TUIR). A partire dal 2025, l’Agenzia delle Entrate, come indicato nella risposta n. 270/2025, ha precisato che i rimborsi chilometrici, calcolati su base forfetaria, non soddisfano il criterio di analiticità e quindi contribuiscono al reddito, con una ritenuta d’acconto del 20%.
Nello stesso modo, i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto diventano imponibili se vengono versati in contanti e non tracciati attraverso operazioni bancarie, postali o sistemi elettronici (comma2-bis e comma 6-bis art. 54-septies TUIR). Questi rimborsi, o indennità, sono considerati come compensi e quindi tassabili, non dunque deducibili dal committente.
Per assicurare la regolarità di questi rimborsi è necessario che le spese siano strettamente connesse all’incarico professionale e documentate con fatture, scontrini o prospetti analitici, che devono poi essere verificati dal committente.
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