Il Tribunale di Milano ha stabilito nel febbraio 2026 che gli influencer possono essere classificati come lavoratori dello spettacolo quando creano contenuti promozionali per i marchi. La sentenza ha specificato una differenza tra i contenuti spontanei pubblicati sui profili personali e i contenuti di ADV, sviluppati per scopi promozionali e contrattuali. Quando gli influencer pubblicano contenuti ADV, questa azione è vista come una versione sviluppata dello spettacolo per un pubblico digitale. Inoltre, il tribunale ha identificato l’agenzia responsabile per il pagamento dei contributi perché gestiva le relazioni con i marchi, raccoglieva i pagamenti e pagava i creator. In molti casi, questo era fatto esclusivamente. Le contestazioni su prova, calcolo e prescrizione sono state respinte. La sentenza mette in evidenza come le categorie legali tradizionali si stiano adattando alle nuove forme di comunicazione commerciale online. Le implicazioni di questo caso potrebbero avere un impatto significativo su come gli influencer e le agenzie vengono trattati dal punto di vista legale in futuro.

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IVA 2026 e logistica: nuove righe per il regime opzionale
Nel modello IVA 2026 viene introdotta la gestione dichiarativa del nuovo regime transitorio opzionale per le attività legate ai settori
