Le operazioni infragruppo antieconomiche: l’accertamento è legittimo solo con infedeltà dichiarativa

La Corte di Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza numero 10654 del 22 aprile 2026, che le operazioni d’affari considerate non economiche non possono automaticamente essere alla base di un’accertamento fiscale se risultano coerenti con l’interesse del gruppo e non risaltano omissioni, falsità o inesattezze nelle dichiarazioni.

Il caso si riferisce a un prestito infruttuoso concesso a una società controllata, ai costi per la gestione post mortem di un discarica e al regime IVA applicato alle prestazioni nel settore dei rifiuti. La Corte ha fatto una distinzione chiara tra evasione ed elusione: la prima presuppone una rappresentazione infedele della realtà, mentre la seconda si riferisce a operazioni formalmente corrette ma economicamente prive di sostanza.

Di conseguenza, il giudice di rinvio dovrà verificare l’esistenza effettiva di elementi positivi omessi. Per quanto riguarda l’IVA, la Cassazione ha confermato che nel 2008 l’aliquota ridotta del 10% non era applicabile ai mediatori senza detenzione, escludendo eventuali effetti retroattivi della disciplina successiva.

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