Operazioni antieconomiche, l’interesse di gruppo non è sufficiente per l’accertamento automatico

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 10654 del 22 aprile 2026, ha precisato che le operazioni considerate antieconomiche dall’Amministrazione finanziaria non possono automaticamente giustificare un accertamento del valore se tali operazioni sono coerenti con gli interessi generali del gruppo. In base all’articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973, è necessaria la presenza di omissioni di dati, dichiarazioni false o inesatte. Queste possono essere anche desumibili da presunzioni gravi, precise e concordanti.

La Corte ha fatto una distinzione tra evasione ed elusione fiscale. Mentre la prima implica una rappresentazione fiscale non veritiera, la seconda si riferisce a comportamenti formali corretti ma privi di sostanza economica. Nel caso specifico considerato, il giudice sarà chiamato a verificare se il finanziamento non produttivo alla società controllata abbia risultato in una mancata indicazione di entrate positive.

Per quanto riguarda l’IVA, la Cassazione ha confermato che, nel 2008, l’intermediazione senza detenzione nel ciclo dei rifiuti era soggetta all’aliquota ordinaria del 20%. Questo perché l’estensione del beneficio introdotto nel 2010 non ha effetto retroattivo.

C’è una nota a margine riguardo a un codice JavaScript, che sembra improbabile che sia correlato al contenuto legale del documento. In effetti, è probabilmente una parte del codice per incorporare alcuni funzionalità di Facebook in una pagina web. Tuttavia, senza ulteriori dettagli, non posso confermare questa supposizione.

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