L’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026 della Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito degli accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria può considerare i ricavi maggiorati recuperati al netto dell’IVA. Il caso coinvolgeva un venditore ambulante di tessuti che aveva ricevuto avvisi di accertamento per Irpef, Irap e IVA per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il contribuente contestava la mancanza di contraddittorio preventivo, la ricostruzione dei ricavi e l’assenza di scorporo dell’IVA.
La Corte di Cassazione ha respinto le contestazioni del contribuente. La sentenza ha sottolineato che il contribuente aveva avuto l’opportunità di dialogare con l’Ufficio e ha ricordato che le presunzioni bancarie possono essere disattese solo attraverso una prova analitica per ogni movimento.
Per quanto riguarda l’IVA, il tribunale ha dichiarato che eventuali difficoltà pratiche nella recuperabilità dai clienti non equivalgono a un’indisponibilità legale. In base all’art. 60, comma 6, del DPR 633/1972, è infatti possibile procedere al recupero post-accertamento.
L’ordinanza non contiene codice sorgente di Facebook, questa sembra essere una parte non correlata all’argomento principale.

