La mancata presentazione della dichiarazione viene punita autonomamente, anche nel caso in cui il contribuente abbia integralmente pagato le imposte dovute. Historicamente, l’Agenzia delle Entrate, soprattutto per il settore IVA, permetteva l’applicazione di una penalità fissa in caso di assenza di debiti. Ma la Corte Costituzionale, attraverso la sua sentenza n. 46/2023, ha precisato che l’infrazione dichiarativa ha una propria significatività indipendente dal danno all’erario, rendendo così legittima la sanzione proporzionale. Con l’introduzione del D.Lgs. 87/2024, la penalità per la mancata dichiarazione corrisponde al 120% dell’imposta dovuta, mentre la penalità fissa si applica solo se non emergono imposte. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, questo è permesso solo per dichiarazioni tardive presentate entro 90 giorni dalla loro scadenza. Oltrepassato questo termine, la dichiarazione viene ritenuta come non presentata e non può più essere regolarizzata con una riduzione della penalità.

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Sottoscrizione telematica del certificato e formalità eseguite
Il provvedimento interdirigenziale del 27 aprile 2026, emesso dal Direttore dell’Agenzia delle entrate in collaborazione con il Capo del Dipartimento
