Dogane: ammissione temporanea di imbarcazioni Extra-UE per uso privato e commerciale

Navi, galleggianti e unità da diporto: le modalità per la comunicazione dei dati su iscrizioni e trascrizi

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni sul regime di ammissione temporanea per le imbarcazioni da diporto con bandiera di paesi terzi, distinguendo tra uso privato e commerciale e definendo le responsabilità di chi controlla fisicamente l’imbarcazione (circolare del 14 maggio 2026, n. 11).

Le imbarcazioni straniere che entrano nelle acque territoriali (fino a 12 miglia) sono soggette a questo regime, con una permanenza massima di 18 mesi. Tuttavia, se un soggetto diverso effettua riparazioni sotto il regime di perfezionamento attivo, quel periodo non viene conteggiato nei 18 mesi. Per certificare l’ingresso, si può usare il formulario 71-01 RD o contattare la Capitaneria di Porto.

Le imbarcazioni devono essere utilizzate da persone residenti al di fuori dell’Unione Europea e l’autorizzazione è rilasciata a chi ha il controllo fisico, salvo nel caso in cui operi per conto di terzi. In tali situazioni, permane l’utilizzo da parte del proprietario. Il regime è considerato chiuso con l’uscita dalle acque territoriali dell’UE, dimostrabile tramite rilevamenti satellitari, documentazioni di arrivo in porti esteri, rifornimenti effettuati all’estero o annotazioni sul diario di bordo.

L’uso commerciale è definito come il trasporto oneroso di persone (noleggio o charter) o di merci. A differenza dell’uso privato, il termine di appuramento per i commercial yacht è limitato allo stretto necessario per le operazioni progettate. Durante la loro permanenza, devono essere utilizzate da equipaggio e passeggeri non residenti nell’Unione.

Se un commercial yacht entra nell’UE per uso privato, può rimanere a tali condizioni, ma se si stipula un contratto di noleggio, deve uscire dal territorio doganale e rientrare per cambiare il regime a commerciale. In questo caso, è necessaria la presentazione del formulario 71-01, del contratto commerciale e delle annotazioni sul diario di bordo o registro doganale.

Durante il regime di ammissione temporanea, le imbarcazioni possono subire manutenzioni e riparazioni ordinarie, che non modificano la struttura o le prestazioni e non aumentano significativamente il valore. Tali lavori possono avvenire in cantiere o in rada e non sono soggetti a garanzia. Se i lavori superano la manutenzione ordinaria (come ristrutturazioni significative), sarà necessario passare al regime di perfezionamento attivo. Questo regime richiede obbligatoriamente una garanzia, salvo alcune eccezioni.

In sintesi, la normativa chiarisce le condizioni per l’uso delle imbarcazioni straniere, distinguendo tra utilizzo privato e commerciale e stabilendo le procedure per l’ammissione temporanea e necessarie certificazioni. Essa offre anche linee guida principali per le operazioni di mantenimento, affinché il regime di ammissione temporanea resti valido senza complicazioni burocratiche ulteriori.

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