Il Ministero del Lavoro, tramite la Nota n. 7741/2026, ha puntualizzato sul legame tra gli Enti del Terzo Settore (ETS), l’attività imprenditoriale e l’impresa sociale. Ha specificato che un ETS può svolgere maggiormente un’attività imprenditoriale senza necessariamente assumere la denominazione di impresa sociale.
La nota del Ministero esamina il funzionamento del Regolamento Unico per le Nuove Tecnologie della Salute (RUNTS) e del Registro delle Imprese. Spiega che coloro ETS che principalmente operano come imprese, devono registrarsi in entrambi i registri, fatta eccezione per le imprese sociali.
Il Ministero opera inoltre una distinzione tra le attività di interesse generale che vengono svolte in forma imprenditoriale e le altre attività, queste ultime regolate dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore. In questo caso, se le attività superano i limiti indicati nell’articolo 6, ciò non avrà alcuna conseguenza sulla principale attività svolta in modo organizzato e professionale.
La nota evidenzia inoltre, la differenza tra la definizione di impresa secondo il diritto civile e la classificazione fiscale di ente commerciale, asserendo che la classificazione fiscale di ente commerciale non implica automaticamente la natura di impresa.
Infine, il documento si sofferma sulle limitazioni applicate agli Organismi di Volontariato (ODV) e agli enti filantropici, che generalmente non possono rappresentare modelli organizzativi totalmente imprenditoriali, pur potendo teoricamente assorbire la classificazione fiscale di enti commerciali.
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