Il 11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 13672, nella quale ha chiarito che nel caso in cui un socio-locatore non riscuotesse i canoni di locazione, tale situazione potrebbe configurare un finanziamento soci secondo l’articolo 2467 del codice civile.
Il caso a cui si riferiva l’ordinanza riguardava una società che era sia locatrice sia socia di un’altra società che successivamente è fallita. Questa società aveva richiesto l’ammissione al passivo per canoni non riscossi e un’indennità di occupazione.
I giudici hanno confermato la subordinazione del credito relativo ai canoni, sostenendo che la mancata riscossione aveva permesso alla società partecipata di continuare a usufruire dell’immobile senza doverne sostenere i costi.
Secondo la Corte di Cassazione, la definizione di finanziamento soci dovrebbe essere interpretata in senso ampio. Ciò significa che comprende anche le operazioni che hanno un effetto economico equivalente a un contributo finanziario.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che la subordinazione ha effetto anche durante la vita della società, facendo riferimento a una temporanea inesigibilità del credito.

