Per i liberi professionisti, l’aspetto fiscale critico relativo alla tassazione del compenso è il momento in cui questi lo ricevono, anche se la partita IVA è stata chiusa dopo l’emissione della fattura. Infatti, il reddito da lavoro autonomo è calcolato secondo il principio di cassa, come delineato nell’articolo 54 del TUIR: i compensi contribuiscono al reddito nell’anno in cui vengono effettivamente ricevuti, non in quello di maturazione o fatturazione. Pertanto, se il pagamento viene effettuato dopo la chiusura dell’attività, il compenso conserva la sua natura di reddito da lavoro autonomo e, se il cliente agisce come sostituto d’imposta, deve essere soggetto a una ritenuta d’acconto del 20% secondo l’articolo 25 del D.P.R. 600/1973. Il cliente dovrà anche versare la ritenuta d’acconto e riportare il compenso nella Certificazione Unica. Il professionista deve dichiarare il reddito nell’anno in cui lo riceve, anche se l’attività viene considerata terminata.
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