Nel sistema tributario, le dichiarazioni fatte da terzi sono a volte usate come prove presumibili, che possono essere a vantaggio del contribuente. Tuttavia, tali prove da sole non sono sufficienti per dimostrare l’evasione fiscale o per sostenere una pretesa fiscale. In tale contesto, la giurisprudenza distingue tra la prova testimoniale e le dichiarazioni documentali di terzi, le quali sono ammissibili ma hanno un valore puramente indiziale.
La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 4135 del 24 febbraio 2026, ha sottolineato che queste dichiarazioni devono far parte di un quadro probatorio più ampio e devono essere supportate da ulteriori prove oggettive. Solo se queste prove sono gravi, precise e concordanti, possono contribuire a convincere un giudice. La disparità della prova rimane nell’ambito del giudice di merito, mentre la Cassazione verifica solo la correttezza logico-giuridica della decisione.
Quindi, è necessario un utilizzo prudente di tali dichiarazioni per evitare accertamenti basati su prove deboli. Il paragrafo include un frammento di codice Javascript che sembra collegare la pagina a un software di Facebook, forse per scopi di monitoraggio del traffico o della condivisione dei social media.

