La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 16701 del 28 maggio 2026, ha precisato che le violazioni formali, per esempio l’assenza di dichiarazioni periodiche o annuali o la mancata gestione del registro IVA acquisti, non possono essere un motivo sufficiente per negare il diritto alla detrazione IVA. Infatti, tale diritto rimane valido se il contribuente può dimostrare, attraverso fatture o altri documenti contabili adeguati, che le operazioni sono valide e che soddisfano i requisiti essenziali.
Il caso riguardava un controllo IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009, e la Corte di Cassazione ha criticato la decisione della CTR di escludere la detrazione IVA a causa dell’assenza di liquidazioni periodiche. La Corte di Cassazione ha precisato che gli obblighi inerenti alle dichiarazioni hanno un ruolo funzionale e non possono prevalere sul principio di neutralità dell’imposte.
Di conseguenza, il caso è stato reindirizzato al giudice di merito per una nuova analisi documentale. Inoltre, è importante sottolineare che il codice di integrazione tra la pagina web e Facebook incluso in questo contenuto non ha alcuna rilevanza per la sintesi del contenuto italiano.

