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La circolare del 24 giugno 2026, n. 3/E, dell’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti dettagliati, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito alle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026 relative alla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali (imposta sostitutiva 5%)
Indennità di cassa: viene chiesto se l’imposta del 5% si applichi agli incrementi di indennità erogate mensilmente (come indennità di cassa o variabili). L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica agli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta (dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima) e agli istituti indiretti per la parte integrata dal datore di lavoro. Poiché tali indennità sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, l’imposta sostitutiva si applica anche ai relativi incrementi.
Decorrenza economica antecedente: si interroga se l’imposta si applichi a incrementi riconosciuti per periodi antecedenti alla sottoscrizione del CCNL (es. dal 2023). La risposta conferma che beneficiano dell’imposta sostitutiva gli incrementi erogati nel 2026, anche se relativi ad annualità precedenti, fermo restando il principio di cassa allargato. Restano invece esclusi gli importi erogati “una tantum”.
Superminimo assorbibile: si chiede se l’imposta del 5% sia applicabile quando l’aumento contrattuale assorbe un superminimo derivante da accordo individuale. L’Agenzia specifica che la misura agevolativa si applica anche in questo caso, data l’analoga funzione economica e la natura retributiva di tali istituti rispetto agli incrementi del CCNL.
Ferie, gratifica feriale e festività soppressa: viene chiesto se l’agevolazione riguardi anche la retribuzione di ferie, gratifica feriale e festività del 4 novembre. Poiché durante tali periodi il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria, l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi corrisposti per i giorni di ferie, per le festività soppresse, per i permessi (come ROL o PAR) e per la gratifica feriale (assimilabile alla quattordicesima).
Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e turni (imposta sostitutiva 15%)
Maggiorazione domenicale: si chiede se l’imposta del 15% si applichi al lavoro di domenica quando il riposo settimanale cade in un altro giorno. L’Agenzia risponde che, essendo tutte le domeniche considerate festivi per legge, l’imposta sostitutiva si applica comunque alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro domenicale, anche se non coincide con il riposo settimanale contrattuale.
Part-time: viene chiesto se il beneficio si applichi al lavoro supplementare in regime di part-time verticale. L’agevolazione è limitata al solo lavoro svolto nel giorno di riposo identificato in un unico giorno settimanale; non è invece applicabile al lavoro supplementare in altri giorni non lavorati o all’esercizio di clausole elastiche.
Straordinario festivo o notturno: si interroga sull’applicabilità dell’imposta alle maggiorazioni per straordinario festivo o notturno. L’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva del 15% si applica all’intera retribuzione corrisposta per queste specifiche tipologie di straordinario, mentre restano escluse tutte le altre tipologie di lavoro straordinario.
Indennità di reperibilità: viene chiesto se l’imposta del 15% si applichi alle indennità di reperibilità anche senza effettivo intervento. La risposta è positiva, poiché tali indennità remunerano una limitazione della libertà personale e sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o a turni.
Indennità di pernottamento: si chiede l’applicabilità dell’imposta all’indennità di pernottamento del CCNL Credito. L’Agenzia conferma che, essendo un compenso aggiuntivo alla retribuzione ordinaria collegato alla disponibilità per il servizio notturno, l’imposta del 15% è applicabile.
Inoltre, viene chiesto se le agevolazioni spettino in assenza di un CCNL applicato. L’Agenzia chiarisce che l’imposta sostitutiva richiede l’attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali; pertanto, se non è applicato un CCNL o se le somme derivano solo da accordi territoriali o aziendali, le imposte sostitutive non si applicano.
Infine, si chiede come si coordinino le nuove imposte sostitutive con i regimi speciali per chi rientra in Italia. Gli incrementi retributivi e le maggiorazioni devono essere assoggettati alle imposte sostitutive (5% o 15%) per l’intero ammontare, senza applicare le riduzioni della base imponibile previste dai regimi speciali. Tuttavia, il lavoratore può rinunciare espressamente all’imposta sostitutiva: in tal caso le somme concorreranno al reddito complessivo beneficiando della tassazione progressiva ridotta prevista dalle norme per gli impatriati o ricercatori. in Italian

