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Con la risposta a interpello n. 118/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione IRPEF per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali non spetta se il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. Il caso riguarda un contribuente che aveva sostenuto spese per la costruzione di una capannina in legno, utilizzata di fatto come posto auto a servizio dell’abitazione principale. Nonostante l’iscrizione catastale autonoma, la qualificazione ai fini IMU come pertinenza e una dichiarazione tecnica attestante l’utilizzo come parcheggio, l’Agenzia ha escluso il beneficio. Ai fini dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, infatti, è necessario che l’opera sia qualificabile come autorimessa o posto auto e che il vincolo pertinenziale emerga dal titolo edilizio. Nel caso esaminato, la capanna risultava accatastata in categoria C/2 e non C/6.
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rewrite this title Rimborso spese RSA per familiari non conviventi: il chiarimento dell’Agenzia sul welfare aziendale in Italian
Summarize this content to 500 words L’Agenzia delle entrate affronta il tema del regime fiscale applicabile al rimborso delle spese
