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Con la risposta a interpello n. 118/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione IRPEF per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali non spetta se il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. Il caso riguarda un contribuente che aveva sostenuto spese per la costruzione di una capannina in legno, utilizzata di fatto come posto auto a servizio dell’abitazione principale. Nonostante l’iscrizione catastale autonoma, la qualificazione ai fini IMU come pertinenza e una dichiarazione tecnica attestante l’utilizzo come parcheggio, l’Agenzia ha escluso il beneficio. Ai fini dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, infatti, è necessario che l’opera sia qualificabile come autorimessa o posto auto e che il vincolo pertinenziale emerga dal titolo edilizio. Nel caso esaminato, la capanna risultava accatastata in categoria C/2 e non C/6.
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rewrite this title Sicurezza sociale dell’UE: gli Stati membri confermano l’accordo provvisorio per la revisione
Summarize this content to 750 words L’intervento punta a rendere il quadro normativo più chiaro e a colmare alcune lacune
